La sentenza UE

Così ha statuito la Corte di Giustizia Europea con la Sentenza nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, originate dal rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell’articolo 267 Tfue, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che ha sospeso l’ordine di rimozione delle piante situate in prossimità degli ulivi infetti, nei procedimenti che vedono alcuni coltivatori opposti a Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della «Xylella fastidiosa» nel territorio della Regione Puglia, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Regione Puglia.

 

La Decisione della Commissione

Per la Corte di Giustizia, appare quindi legittima, alla luce dei principi di precauzione e proporzionalità dell’ordinamento europeo, la Decisione di esecuzione UE/2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, che ha previsto l’obbligo per gli Stati membri di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti del batterio, indipendentemente dalla circostanza che mostrassero segni di malattia, in quanto situate in un raggio di 100 metri attorno alle piante infettate.

Al disposto della Commissione, che non contempla, in via automatica, alcun diritto all’indennizzo in favore dei coltivatori, si è adeguato nel tempo il Servizio Agricoltura della Regione Puglia, imponendo l’abbattimento nella provincia di Brindisi degli ulivi colpiti dal batterio, ma anche tutte le piante «ancorché non presentanti sintomi di infezione», nel raggio di 100 metri attorno agli ulivi infetti.

 

Trattamento fitosanitario

Ad avviso della Corte UE, inoltre, la disposizione che impone l’immediata rimozione delle piante situate nel raggio di 100 metri da quelle infette non contraddice l’obbligo di eseguire un opportuno trattamento fitosanitario, che riguarda non direttamente gli ulivi stessi, quanto il piccolo insetto responsabile della diffusione della malattia, il quale ha un raggio di volo di circa un centinaio di metri, ma che può anche comportare «se del caso», la rimozione della pianta stessa, in quanto quelle contaminate di recente possono non presentare sintomi, essendo diretta a limitare il rischio della diffusione degli insetti al momento della successiva rimozione della pianta.

 

Evidenze scientifiche

Nonostante i pareri scientifici, sottolinea la Corte, non siano sufficienti a dimostrare con certezza l’esistenza di un nesso causale tra la Xylella e il disseccamento rapido degli ulivi, è possibile affermare l’esistenza di una «correlazione significativa» tra il batterio e la patologia che giustifica, in virtù del principio di precauzione, l’adozione di misure di protezione, come la rimozione delle piante infette, e ciò quand’anche sussistano incertezze scientifiche al riguardo. Tale soluzione, inoltre, appare proporzionata all’obiettivo di protezione e contenimento fitosanitario, non avendo dato i risultati sperati le misure meno gravose previste nel 2014, che non hanno però impedito la propagazione del batterio nella parte settentrionale della provincia di Lecce, dove quindi l’eradicazione entro 100 metri non è più neppure una valida soluzione e non esistendo al momento alcun trattamento curativo efficace.

 

Progresso scientifico

In ultimo, la Corte ritiene che le misure imposte dalla Commissione, non escludano di diritto la possibile previsione di una «giusta indennità» da parte delle istituzioni europee a favore dei proprietari degli ulivi, ma soprattutto sono suscettibili di essere modificate o riviste qualora la situazione dovesse evolvere nel senso che, sulla scorta di nuovi dati scientifici pertinenti, l’eradicazione del batterio non richiedesse più di procedere alla rimozione di tutte le piante ospiti situate in prossimità delle piante infette.